Volontariato SEAC

Lo statuto

SEAC, COORDINAMENTO ENTI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PENITENZIARIO

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e Sede

  1. È costituita l’associazione di volontariato denominata “Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario – SEAC”, per brevità con la sola sigla “SEAC” qui di seguito detta “Associazione”.

  1. L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La denominazione, conseguentemente, diventa “Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario – SEAC ODV”, in breve “SEAC ODV”.

  1. L’Associazione ha sede in Roma.
  2. Con delibera del Consiglio Nazionale potrà essere trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune
  3. Con delibera del Consiglio Nazionale possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 2 – Statuto, regolamento e libri sociali obbligatori

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto.
  2. Lo statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea Nazionale.
  3. Il regolamento di esecuzione dello statuto è deliberato dall’Assemblea Nazionale.
  4. Oltre le scritture di cui al titolo VIII del presente Statuto, sono libri sociali:
  5. Il libro degli associati;
  6. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  7. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo se nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

Art. 3 – Ambito di operatività

  1. L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale.
  2. È prevista una Organizzazione a livello nazionale, una Organizzazione a livello regionale ed eventuali Organizzazioni a livello locale. Le Organizzazioni a livello regionale e locale si ispirano alle medesime finalità e perseguono i medesimi scopi dell’Organizzazione a livello nazionale.

 

 

 

TITOLO II

FINALITA’E ATTIVITA’

Art. 4 – Finalità

1.L’Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di crescita umana e cristiana. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.

  1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione, anche tramite il collegamento e il coordinamento dei propri associati, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
  2. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  4. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Art. 5 – Attività

L’Associazione si propone di attivarsi per l’assistenza sociale e la tutela dei diritti civili a favore di ex detenuti e detenuti ed in generale per tutti quei soggetti che vivano situazioni di emarginazione sociale e svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari.

L’Associazione persegue le proprie finalità attraverso le seguenti attività:

  1. Promuovere iniziative, interventi di sostegno e aiuto nei confronti di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni di devianza e di emarginazione sociale, di detenuti ristretti e in misura alternativa alla detenzione, di ex detenuti, nonché delle loro famiglie.
  2. Collaborare con le associazioni di volontariato che operano nel settore penitenziario per un proficuo scambio di informazioni, esperienze e per un utile interscambio di servizi, nonché per formulare orientamenti di carattere generale, promuovere, sviluppare e coordinare il collegamento fra detti enti.
  3. Contribuire con le proprie attività e iniziative, mediante l’organizzazione nazionale, regionale e locale, a sensibilizzare le istituzioni e la popolazione sulle problematiche penitenziarie sia nell’ambito minorile che degli adulti, anche tramite studi e ricerche, organizzazione di convegni e seminari, pubblicazioni, attività culturali, artistiche o ricreative, nel settore penitenziario, penale e criminologico.
  4. Favorire la mediazione tra vittime e autori di reato e promuovere percorsi di riconciliazione e pace sociale.
  5. Promuovere e svolgere, a livello nazionale, regionale e locale, attività e corsi di formazione anche al fine della diffusione di una cultura della legalità e della solidarietà sociale, nei confronti di soggetti svantaggiati in situazioni di devianza o a rischio di devianza.

L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.

 

TITOLO III

GLI ASSOCIATI

Art. 6 – Ammissione

  1. Possono chiedere l’iscrizione all’Associazione, le Organizzazioni di Volontariato:

– che ne condividano le finalità;

– che siano mosse da spirito di solidarietà cristiana;

– che si impegnino a rispettare le norme del presente statuto.

Possono chiedere di essere associati, Enti del Terzo settore o Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato. Le Organizzazioni di volontariato e gli altri Enti associati, di seguito indicati come associati, sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato.

  1. L’adesione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Diritti

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
  3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8 –Doveri

  1. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Nazionale.
  2. I volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
  3. Non è ammesso per i volontari stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta da volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Nazionale. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
  4. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 9 – Esclusione e recessione

La qualità di associato si perde per:

  • Estinzione o scioglimento dell’ente associato;
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Nazionale; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Nazionale trascorso un biennio dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui l’associato compia, atti in violazione dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Nazionale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
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TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Art. 10 – Indicazione degli organi

Sono organi dell’organizzazione nazionale:

  1. a) l’Assemblea nazionale;
  2. b) il Consiglio nazionale;
  3. c) il Presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per i volontari che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

 

Capo I – L’Assemblea nazionale

Art. 11 – Composizione

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
  2. L’Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni associato.

Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

  1. Ad ogni rappresentante spetta il diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ciascun rappresentante può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.

Art. 12 – Convocazione

  1. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.

 

Art. 13 – Validità dell’Assemblea nazionale

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta da un Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti, tramite richiesta scritta al Presidente.

Art. 14 – Funzioni

  1. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
  2. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  3. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  4. deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
  5. eleggere i componenti del Consiglio Nazionale;
  6. nominare e revocare il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti. Il ruolo di Presidente è incompatibile con quello di Coordinatore regionale;
  7. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  8. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  9. deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto;
  10. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto;
  11. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Nazionale vorrà ad essa sottoporre.

L’Assemblea ha inoltre il compito di:

  1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  2. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
  3. deliberare sugli atti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  4. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

 

Art. 15 – Verbalizzazione

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea nazionale sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
  2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto, a cura del Segretario, nella sede dell’Associazione, ogni associato ha diritto di consultarlo, tramite richiesta scritta al Presidente.

Capo II – Il Consiglio nazionale

Art. 16 – Composizione

  1. Il Consiglio Nazionale è composto:
  • dai Coordinatori regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali;
  • da sette Consiglieri eletti dall’Assemblea nazionale fra i designati dai Coordinamenti Regionali, uno per ogni Regione;
  • dagli ultimi quattro già Presidenti dell’Associazione in ordine di elezione, senza diritto di elettorato passivo;
  1. Nella prima seduta nomina, al suo interno, il Segretario e l’Amministratore;
  2. Può avvalersi del Consulente ecclesiastico.
  3. Può cooptare esperti nel campo delle finalità dell’Associazione sino ad un massimo di tre senza diritto di voto.
  4. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno due volte per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
  5. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  6. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  7. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni, tramite richiesta scritta al Presidente.

Art. 17 – Durata e funzioni

  1. 1. Dura in carica tre anni. Può essere revocato dall’Assemblea nazionale con la maggioranza dei voti.

Al Consiglio Nazionale spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

  1. Al Consiglio Nazionale che è l’Organo di amministrazione spetta inoltre:
  2. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Amministratore;
  3. amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  4. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  6. indire adunanze, convegni, ecc.;
  7. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  8. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  9. decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  10. deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
  11. I Consiglieri svolgono la loro attività in modo gratuito con il solo rimborso delle spese sostenute e comunque entro il limite fissato dal Consiglio, all’atto dell’approvazione del bilancio e liquidate dall’Amministratore.

Capo III – Il Presidente

 

Art. 18 – Elezione

È eletto, a maggioranza dei voti, dall’Assemblea Nazionale. Nel caso in cui il Presidente accetti la carica non può ricoprire anche la carica di Coordinatore regionale e dovrà dare le dimissioni riunendo l’Assemblea regionale entro trenta giorni.

 

Art. 19 – Durata

  1. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
  2. L’Assemblea nazionale, con la maggioranza di voti, può revocare il mandato al Presidente.
  3. Un mese prima della scadenza del mandato, convoca l’Assemblea nazionale per la elezione dei componenti degli Organi sociali.

Art. 20 – Funzioni

  1. Rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti.
  2. Stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici necessari.
  3. Presiede l’Assemblea nazionale, il Consiglio nazionale e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
  4. È responsabile degli scopi statutari e dei programmi formulati dall’Associazione e, in caso di urgenza, può prendere decisioni che saranno in seguito portate alla ratifica del Consiglio nazionale.
  5. Convoca il Consiglio nazionale almeno due volte all’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
  6. Ha il compito di tenere i contatti con il Ministero della Giustizia, il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, la Conferenza Episcopale Italiana, i Ministeri, le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati, le organizzazioni ecc.
  7. Può accendere rapporti bancari, sui quali opera a firma singola o delegando l’Amministratore, e può svolgere tutte le operazioni di carattere finanziario necessarie per la normale gestione.
  8. In caso di sua assenza o impedimento, ne fa le veci uno dei Vice Presidenti, che ne assume temporaneamente le funzioni.

 

 

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE REGIONALE

 

Art. 21 – Indicazione degli organi

 

Sono organi regionali:

– l’Assemblea regionale;

– il Consiglio regionale;

– il Coordinatore regionale.

 

Capo I – L’Assemblea regionale

 

Art. 22 – Composizione

  1. È composta da tutti gli associati al SEAC che operano nella Regione.
  2. È’ presieduta dal Coordinatore regionale

Art. 23 – Convocazione

  1. Si riunisce ogni anno, su convocazione del Coordinatore regionale. In via straordinaria è convocata su richiesta del Consiglio regionale o della metà più uno degli associati.
  2. Il Coordinatore regionale convoca l’Assemblea regionale almeno trenta giorni prima della data fissata, con avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  3. L’Assemblea elegge il Consiglio regionale, il Coordinatore regionale, il Vice Coordinatore e il candidato delegato al Consiglio Nazionale.

Art. 24 – Validità dell’Assemblea regionale

È validamente costituita:

– in prima convocazione, quando interviene almeno la maggioranza dei componenti;

– in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati regionali intervenuti e rappresentati.

Art. 25 – Votazione

  1. L’Assemblea regionale delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  2. I voti sono palesi, eccetto quelli riguardanti le persone che sono segreti.

Art. 26 – Verbalizzazione

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea regionale sono riassunte in un verbale,

redatto dal Segretario e sottoscritto dal Coordinatore regionale.

  1. Ogni associato regionale ha diritto di consultare il verbale, tramite richiesta scritta al Presidente.

 

 

Capo II – Il Consiglio regionale

 

Art. 27 – Composizione

  1. È’ composto da tre a cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea regionale in rappresentanza degli associati regionali. È presieduta dal Coordinatore regionale.
  2. I componenti il Consiglio regionale nella loro prima seduta eleggono al loro interno il Segretario.
  3. È validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei componenti.

Art. 28 – Durata e funzioni

  1. Il Consiglio regionale che è l’Organo di amministrazione dura in carica tre anni. Può essere revocato dall’Assemblea regionale con la maggioranza di voti di cui all’articolo 25.
  2. Su indicazione dell’Assemblea regionale, svolge le attività esecutive, definisce e attua programmi e prende tutte le iniziative che ritiene utili al SEAC in conformità agli scopi fissati nello statuto.
  3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Capo III – Il Coordinatore regionale

Art. 29 – Elezione

È eletto a maggioranza di voti dall’Assemblea regionale nella prima seduta convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età; nella stessa seduta viene eletto anche il Vice Coordinatore.

 

Art. 30 – Durata

  1. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
  2. Può essere revocato dall’Assemblea regionale con la maggioranza dei voti.
  3. Un mese prima della scadenza del mandato, convoca l’Assemblea regionale per l’elezione del nuovo Consiglio regionale.

Art. 31 – Funzioni

  1. Rappresenta il SEAC regionale a tutti gli effetti.
  2. Stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici necessari.
  3. Presiede l’Assemblea regionale e il Consiglio regionale e ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
  4. È responsabile degli scopi statutari e dei programmi formulati dal SEAC e, in caso di urgenza, può prendere decisioni che saranno in seguito portate alla ratifica del Consiglio regionale.
  5. Ha il compito di convocare l’Assemblea almeno una volta l’anno, il Consiglio regionale almeno due volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
  6. Tiene i contatti con il Provveditorato penitenziario regionale, il Centro per la giustizia minorile, la Magistratura di sorveglianza, enti, istituti pubblici e privati, organizzazioni ecc.
  7. Cura in particolare i rapporti con le Associazioni aderenti al SEAC regionale.
  8. Svolge tutte le operazioni di carattere finanziario occorrenti per la gestione.
  9. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore regionale, ne fa le veci il Vice Coordinatore regionale, che ne assume temporaneamente le funzioni.

Art. 32 – Iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

  1. I singoli Consigli regionali, essendo associazioni autonome sia da un punto di vista istituzionale che funzionale, possono decidere di iscrivere il Coordinamento Regionale di cui sono organo al registro unico nazionale del terzo settore.
  2. Nei casi sopradescritti i Consigli regionali (o le Organizzazioni locali) dovranno redigere uno specifico statuto che farà riferimento al presente Statuto, lo invieranno al Consiglio Nazionale che provvederà ad approvarlo ovvero a modificarlo, dopodiché sarà consentita la successiva iscrizione.

 

TITOLO VI

I CONSULENTI ECCLESIASTICI

 

Art. 33 – Funzioni e durata dell’incarico

  1. La presenza e il ministero del Consulente ecclesiastico manifestano in modo peculiare l’ecclesialità dell’Associazione.
  2. Cura gli indirizzi della formazione spirituale.
  3. Partecipa senza diritto di voto ai lavori degli organi collegiali ai diversi livelli.
  4. Il Consulente ecclesiastico nazionale è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) su proposta del Consiglio nazionale dell’Associazione.

Dura in carica per il periodo per il quale è insediato il Consiglio nazionale che lo ha designato e, in ogni caso, fino alla nomina del nuovo Consulente.

  1. I Consulenti ecclesiastici locali sono nominati dall’Autorità ecclesiastica competente.

 

TITOLO VII

LE RISORSE ECONOMICHE

 

Art. 34 – Indicazione delle risorse

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
  2. a) quote associative;
  3. b) erogazioni liberali di associati e terzi;
  4. c) donazioni e lasciti testamentari;
  5. d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  6. e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  8. g) rendite patrimoniali;
  9. h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2.È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

  1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

 

 

 

 

Art. 35 – Quote associative

La quota associativa annuale è disciplinata dal regolamento ed è stabilita dal Consiglio nazionale. Tale quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile ed è utilizzabile unicamente per il funzionamento dell’Associazione.

Art. 36 – Erogazioni, donazioni

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettate, con beneficio d’inventario, dal Consiglio nazionale che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie.

Art. 37 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 13 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economicheche residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

TITOLO VIII

IL BILANCIO

 

Art. 38 – Bilancio di previsione e conto consuntivo

  1. I bilanci sono annuali e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.
  2. Il bilancio di previsione eventuale e il conto consuntivo sono predisposti dall’Amministratore e proposti all’Assemblea dal Consiglio nazionale: sono approvati dall’Assemblea nazionale con voto palese e con la maggioranza dei presenti. Per le attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 5 dello Statuto, deve essere data menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.
  3. Sono depositati presso la sede nazionale quindici giorni prima della seduta e possono essere consultati da ogni aderente. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

 

TITOLO IX

 

LE CONVENZIONI

 

Art. 39 – Attuazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l’Associazione e altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio nazionale a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente.

 

 

TITOLO X

RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI

Art. 40 – Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

L’Associazione può cooperare con soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità previste dallo statuto.

 

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41- Validità dello statuto

Il presente statuto, che nei suoi articoli recepisce le direttive della C.E.I., sostituisce ad ogni effetto il precedente statuto approvato il 2 dicembre 2016.

Art. 42 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Art. 43 – Atto costitutivo

Resta valido l’atto costitutivo del SEAC redatto in data 13 settembre 1968.

SCARICA LO STATUTO

La denominazione, conseguentemente, diventa “Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario – SEAC ODV”, in breve “SEAC ODV”.

3. L’Associazione ha sede in Roma.

4. Con delibera del Consiglio Nazionale potrà essere trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune

5. Con delibera del Consiglio Nazionale possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 2 – Statuto, regolamento e libri sociali obbligatori

1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto.

2. Lo statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea Nazionale.

3. Il regolamento di esecuzione dello statuto è deliberato dall’Assemblea Nazionale.

4. Oltre le scritture di cui al titolo VIII del presente Statuto, sono libri sociali:

  1. Il libro degli associati;
  2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo se nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Art. 3 – Ambito di operatività

1. L’Associazione opera su tutto il territorio nazionale.

2. È prevista una Organizzazione a livello nazionale, una Organizzazione a livello regionale ed eventuali Organizzazioni a livello locale. Le Organizzazioni a livello regionale e locale si ispirano alle medesime finalità e perseguono i medesimi scopi dell’Organizzazione a livello nazionale.

TITOLO II

FINALITA’E ATTIVITA’

Art. 4 – Finalità

1.L’Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di crescita umana e cristiana. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione, anche tramite il collegamento e il coordinamento dei propri associati, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  3. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Art. 5 – Attività

L’Associazione si propone di attivarsi per l’assistenza sociale e la tutela dei diritti civili a favore di ex detenuti e detenuti ed in generale per tutti quei soggetti che vivano situazioni di emarginazione sociale e svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari.

L’Associazione persegue le proprie finalità attraverso le seguenti attività:

  1. Promuovere iniziative, interventi di sostegno e aiuto nei confronti di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni di devianza e di emarginazione sociale, di detenuti ristretti e in misura alternativa alla detenzione, di ex detenuti, nonché delle loro famiglie.
  2. Collaborare con le associazioni di volontariato che operano nel settore penitenziario per un proficuo scambio di informazioni, esperienze e per un utile interscambio di servizi, nonché per formulare orientamenti di carattere generale, promuovere, sviluppare e coordinare il collegamento fra detti enti.
  3. Contribuire con le proprie attività e iniziative, mediante l’organizzazione nazionale, regionale e locale, a sensibilizzare le istituzioni e la popolazione sulle problematiche penitenziarie sia nell’ambito minorile che degli adulti, anche tramite studi e ricerche, organizzazione di convegni e seminari, pubblicazioni, attività culturali, artistiche o ricreative, nel settore penitenziario, penale e criminologico.
  4. Favorire la mediazione tra vittime e autori di reato e promuovere percorsi di riconciliazione e pace sociale.
  5. Promuovere e svolgere, a livello nazionale, regionale e locale, attività e corsi di formazione anche al fine della diffusione di una cultura della legalità e della solidarietà sociale, nei confronti di soggetti svantaggiati in situazioni di devianza o a rischio di devianza.

L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.

TITOLO III

GLI ASSOCIATI

Art. 6 – Ammissione

1. Possono chiedere l’iscrizione all’Associazione, le Organizzazioni di Volontariato:

– che ne condividano le finalità;

– che siano mosse da spirito di solidarietà cristiana;

– che si impegnino a rispettare le norme del presente statuto.

Possono chiedere di essere associati, Enti del Terzo settore o Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato. Le Organizzazioni di volontariato e gli altri Enti associati, di seguito indicati come associati, sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato.

2. L’adesione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Diritti

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.

2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8 –Doveri

1. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Nazionale.

2. I volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

3. Non è ammesso per i volontari stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta da volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Nazionale. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4.  I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 9 – Esclusione e recessione

La qualità di associato si perde per:

  • Estinzione o scioglimento dell’ente associato;
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Nazionale; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Nazionale trascorso un biennio dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui l’associato compia, atti in violazione dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Nazionale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea.  In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  •  

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Art. 10 – Indicazione degli organi

Sono organi dell’organizzazione nazionale:

a) l’Assemblea nazionale;

b) il Consiglio nazionale;

c) il Presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per i volontari che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Capo I – L’Assemblea nazionale

Art. 11 – Composizione

1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.

2. L’Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni associato.

Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ad ogni rappresentante spetta il diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ciascun rappresentante può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.

Art. 12 – Convocazione

1. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.

Art. 13 – Validità dell’Assemblea nazionale

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta da un Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti, tramite richiesta scritta al Presidente.

Art. 14 – Funzioni

1. In particolare l’Assemblea ha il compito di:

  1. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  2. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  3. deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
  4. eleggere i componenti del Consiglio Nazionale;
  5. nominare e revocare il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti. Il ruolo di Presidente è incompatibile con quello di Coordinatore regionale;
  6. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto;
  9. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto;
  10. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Nazionale vorrà ad essa sottoporre.

L’Assemblea ha inoltre il compito di:

  • deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  • deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
  • deliberare sugli atti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 15 – Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea nazionale sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto, a cura del Segretario, nella sede dell’Associazione, ogni associato ha diritto di consultarlo, tramite richiesta scritta al Presidente.

Capo II – Il Consiglio nazionale

Art. 16 – Composizione

1. Il Consiglio Nazionale è composto:

  • dai Coordinatori regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali;
  • da sette Consiglieri eletti dall’Assemblea nazionale fra i designati dai Coordinamenti Regionali, uno per ogni Regione;
  • dagli ultimi quattro già Presidenti dell’Associazione in ordine di elezione, senza diritto di elettorato passivo;

2. Nella prima seduta nomina, al suo interno, il Segretario e l’Amministratore;

3. Può avvalersi del Consulente ecclesiastico.

4. Può cooptare esperti nel campo delle finalità dell’Associazione sino ad un massimo di tre senza diritto di voto.

5. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno due volte per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

6. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.

7. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

8. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni, tramite richiesta scritta al Presidente.

Art. 17 – Durata e funzioni

1. Dura in carica tre anni. Può essere revocato dall’Assemblea nazionale con la maggioranza dei voti.

Al Consiglio Nazionale spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

2. Al Consiglio Nazionale che è l’Organo di amministrazione spetta inoltre:

  1. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Amministratore;
  2. amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  3. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  4. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  5. indire adunanze, convegni, ecc.;
  6. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  7. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  8. decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  9. deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;

3. I Consiglieri svolgono la loro attività in modo gratuito con il solo rimborso delle spese sostenute e comunque entro il limite fissato dal Consiglio, all’atto dell’approvazione del bilancio e liquidate dall’Amministratore.

Capo III – Il Presidente

Art. 18 – Elezione

È eletto, a maggioranza dei voti, dall’Assemblea Nazionale. Nel caso in cui il Presidente accetti la carica non può ricoprire anche la carica di Coordinatore regionale e dovrà dare le dimissioni riunendo l’Assemblea regionale entro trenta giorni.

Art. 19 – Durata

1. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

2. L’Assemblea nazionale, con la maggioranza di voti, può revocare il mandato al Presidente.

3. Un mese prima della scadenza del mandato, convoca l’Assemblea nazionale per la elezione dei componenti degli Organi sociali.

 

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