REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO

Art. 1 – Efficacia del regolamento

  1. Il presente regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti al “Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario – SEAC”.
  2. Esso disciplina gli aspetti relativi all’organizzazione delle attività e le relative competenze.

Art. 2 – Attività

  1. Sono attività interne del SEAC:
    1. funzionamento della sede nazionale di Roma;
    2. organizzazione del Convegno nazionale annuale, e di convegni di livello nazionale in sedi regionali;
    3. organizzazione dell’Assemblea nazionale annuale degli aderenti;
    4. organizzazione dei corsi di aggiornamento per i volontari penitenziari e di formazione per gli aspiranti;
    5. pubblicazioni attinenti al mondo penitenziario e atti dei convegni;
    6. realizzazione di momenti di spiritualità.
  2. Sono attività esterne del SEAC:
    1. collegamento con il Ministero della Giustizia, il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria (DAP) e il Dipartimento per la Giustizia Minorile (D.G.M.);
    2. collegamento con la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) e l’Ispettorato Nazionale dei Cappellani;
    3. collegamento con gli Enti, le Associazioni nazionali ed internazionali di volontariato;
    4. collegamento con gli Organi di informazione nazionali e internazionali.

Art. 3 – Organizzazione delle attività interne

L’organizzazione del Convegno nazionale e dell’Assemblea nazionale è curata annualmente dal Consiglio nazionale e da una commissione interna, di volta in volta, appositamente nominata.

Art. 4 – Organizzazione delle attività esterne

  1. Il collegamento con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) e il Dipartimento per la Giustizia minorile (D.G.M.), con l’Ispettorato nazionale dei Cappellani, con gli Organi di informazione e con le Associazioni nazionali e internazionali di volontariato, è curato dal Presidente e/o da delegati, componenti il Consiglio nazionale.
  2. I designati ai collegamenti esterni dovranno mantenere una stretta collaborazione con il Presidente nell’esercizio delle loro funzioni e relazionare sull’attività svolta al Consiglio nazionale.

Art. 5 – Compiti del Vice Presidente o dei Vice Presidenti

  1. Affiancare il Presidente e sostituirlo in caso di impedimento;
  2. Attivarsi per ricerche e banche dati in merito ai servizi che eroga il SEAC.

Art. 6 – Compiti dell’Amministratore

Redigere il bilancio preventivo e consuntivo, amministrare le risorse economiche, pagare i rimborsi delle spese sostenute dal Consiglio entro i limiti stabiliti dal Consiglio stesso. L’Amministratore dura in carica per l’intero mandato del Consiglio Nazionale che lo ha nominato.

Art. 7 – Compiti del Segretario

  1. Redigere i verbali del Consiglio nazionale e dell’Assemblea nazionale e tenerli nella sede del SEAC. Il Segretario dura in carica per l’intero mandato del Consiglio Nazionale che lo ha nominato
  2. E’ responsabile dell’archivio, dell’inventario e del materiale bibliografico del SEAC.

Art. 8 – Consulente ecclesiastico

  1. E’ nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) tra una terna di cappellani proposti dal Consiglio nazionale del SEAC.
  2. Cura gli indirizzi di formazione spirituale del SEAC.

Art. 9 – Decadenza dei Consiglieri nazionali previsti dall’art. 16 dello Statuto

L’assenza consecutiva e ingiustificata a tre riunioni del Consiglio nazionale comporta automaticamente la perdita della carica ricoperta.

Art. 10 – Validità del regolamento

Il presente regolamento sostituisce ad ogni effetto il precedente, approvato in data 18 settembre 1993.