REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO
Art. 1 – Efficacia del regolamento
- Il presente regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti al “Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario – SEAC”.
- Esso disciplina gli aspetti relativi all’organizzazione delle attività e le relative competenze.
Art. 2 – Attività
- Sono attività interne del SEAC:
- funzionamento della sede nazionale di Roma;
- organizzazione del Convegno nazionale annuale, e di convegni di livello nazionale in sedi regionali;
- organizzazione dell’Assemblea nazionale annuale degli aderenti;
- organizzazione dei corsi di aggiornamento per i volontari penitenziari e di formazione per gli aspiranti;
- pubblicazioni attinenti al mondo penitenziario e atti dei convegni;
- realizzazione di momenti di spiritualità.
- Sono attività esterne del SEAC:
- collegamento con il Ministero della Giustizia, il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria (DAP) e il Dipartimento per la Giustizia Minorile (D.G.M.);
- collegamento con la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) e l’Ispettorato Nazionale dei Cappellani;
- collegamento con gli Enti, le Associazioni nazionali ed internazionali di volontariato;
- collegamento con gli Organi di informazione nazionali e internazionali.
Art. 3 – Organizzazione delle attività interne
L’organizzazione del Convegno nazionale e dell’Assemblea nazionale è curata annualmente dal Consiglio nazionale e da una commissione interna, di volta in volta, appositamente nominata.
Art. 4 – Organizzazione delle attività esterne
- Il collegamento con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) e il Dipartimento per la Giustizia minorile (D.G.M.), con l’Ispettorato nazionale dei Cappellani, con gli Organi di informazione e con le Associazioni nazionali e internazionali di volontariato, è curato dal Presidente e/o da delegati, componenti il Consiglio nazionale.
- I designati ai collegamenti esterni dovranno mantenere una stretta collaborazione con il Presidente nell’esercizio delle loro funzioni e relazionare sull’attività svolta al Consiglio nazionale.
Art. 5 – Compiti del Vice Presidente o dei Vice Presidenti
- Affiancare il Presidente e sostituirlo in caso di impedimento;
- Attivarsi per ricerche e banche dati in merito ai servizi che eroga il SEAC.
Art. 6 – Compiti dell’Amministratore
Redigere il bilancio preventivo e consuntivo, amministrare le risorse economiche, pagare i rimborsi delle spese sostenute dal Consiglio entro i limiti stabiliti dal Consiglio stesso. L’Amministratore dura in carica per l’intero mandato del Consiglio Nazionale che lo ha nominato.
Art. 7 – Compiti del Segretario
- Redigere i verbali del Consiglio nazionale e dell’Assemblea nazionale e tenerli nella sede del SEAC. Il Segretario dura in carica per l’intero mandato del Consiglio Nazionale che lo ha nominato
- E’ responsabile dell’archivio, dell’inventario e del materiale bibliografico del SEAC.
Art. 8 – Consulente ecclesiastico
- E’ nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) tra una terna di cappellani proposti dal Consiglio nazionale del SEAC.
- Cura gli indirizzi di formazione spirituale del SEAC.
Art. 9 – Decadenza dei Consiglieri nazionali previsti dall’art. 16 dello Statuto
L’assenza consecutiva e ingiustificata a tre riunioni del Consiglio nazionale comporta automaticamente la perdita della carica ricoperta.
Art. 10 – Validità del regolamento
Il presente regolamento sostituisce ad ogni effetto il precedente, approvato in data 18 settembre 1993.